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Vie di circolazione e uscite d'emergenza


La Sentenza n. 14657 del 30 marzo 2018 della Corte di Cassazione si sofferma sul ricorso per un infortunio causato da un corridoio di passaggio ingombro di materiale con conseguente caduta di un lavoratore.


Dalla ricostruzione dell’accaduto si evince che il lavoratore inciampava su materiale riposto nel corridoio che ostacolava la via, inoltre come aggravante la via era stata designata dall’azienda come Via di fuga per una possibile emergenza.

La Corte di Cassazione ha condannato il titolare della ditta in quanto ha permesso che il corridoio di passaggio fosse ingombrato da materiale che, ostacolando il transito, determinava la caduta del lavoratore.

Il datore di lavoro deve provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008 e dell’Allegato IV.

L’Allegato IV; punto 1.4 fa riferimento esattamente alle Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

· “le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;

· i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

· i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

· gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”.


Attenzione dunque, dato che si parla di “in ogni evenienza” è da considerare il divieto di ingombro anche per necessità temporanee di breve durata.



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