top of page
leonardo26018

Aggiornamenti PROTOCOLLI



PRINCIPALI NOVITA’

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19

negli ambienti di lavoro

06.04.2021




MASCHERINE DI LIVELLO DI PROTEZIONE MAGGIORE

Laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.



RIAMMISIONE AL LAVORO

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà̀ secondo le modalità̀ previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.



SERIVIZIO DI TRASPORTO

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).



MASCHERINE CHIRIURGICHE SONO DPI

Le mascherine chirurgiche sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività̀ svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.



TRASFERTE

In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.




RIUNIONI - EVENTI – FORMAZIONE INTERNA

Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività̀ di formazione in modalità̀ in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.


Sono consentiti in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio. È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.



FUNZIONE DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Il medico competente collabora con l’Autorità̀ sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà̀ in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà̀ la visita medica al fine di verificare l’idoneità̀ alla mansione indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.




Covid-19, sottoscritto il protocollo con le parti sociali per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro



La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’Inail.

I compiti del datore di lavoro e del medico competente.


· potranno essere somministrate a tutti i lavoratori interessati, a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui prestano la loro attività in favore dell’impresa, ai datori di lavoro e ai titolari.

· il datore di lavoro dovrà specificare il numero di vaccini richiesti, in modo da consentire all’azienda sanitaria di riferimento la necessaria programmazione dell’attività di distribuzione.

· Il medico competente è tenuto a fornire ai lavoratori adeguate informazioni sui vantaggi e sui rischi connessi alla vaccinazione e sulla specifica tipologia di vaccino, assicurando allo stesso tempo l’acquisizione del consenso informato dei soggetti interessati, il previsto triage preventivo relativo al loro stato di salute, la tutela della riservatezza dei dati e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

· La somministrazione del vaccino dovrà avvenire in locali idonei


I costi

· per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali sono interamente a carico del datore di lavoro,

· La fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è assicurata dal Servizio sanitario regionale competente per territorio



Prevista la possibilità di stipulare convenzioni anche tramite le associazioni di categoria.


In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione.






12 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


bottom of page