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PRINCIPALI NOVITA' 23.09.2021

GREEN PASS - COME SI OTTIENE

Il pass (certificazione verde) si ottiene con:

· Prima dose di vaccinazione (Valido fino alla data della seconda dose)

· la vaccinazione completa

· tampone molecolare o test antigenico rapido con esito negativo

· l’avvenuta guarigione da Covid-19 con modalità descritte sul sito governo.it



PRINCIPALI NOVITA AZIENDE PRIVATE
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DECRETO LEGGE 21.09.2021 - green pass
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AMBITO LAVORATIVO PRIVATO


Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività̀ lavorativa nel settore privato

È FATTO OBBLIGO, AI FINI DELL’ACCESSO NEI LUOGHI IN CUI LA PREDETTA ATTIVITÀ È SVOLTA, DI POSSEDERE E DI ESIBIRE SU RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività̀ lavorativa o di formazione o di volontariato presso tali aziende anche sulla base di contratti esterni



ESENZIONE

Non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.


OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro sono tenuti:

1. a verificare il rispetto delle prescrizioni;

2. a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità̀ operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;

3. ad individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni (nomina scaricabile)


NOMINA AD INCARICATO DEL TRATTAMENTO DATI CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
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SE LA PERSONA NON È IN POSSESSO DEL GREEN PASS

I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

INOLTRE, Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può̀ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.


TAMPONI

Il costo dei tamponi è a carico del lavoratore.

APP per il controllo deI “Green Pass”

Nel privato può essere utilizzata l’app “VerificaC19” già disponibile.

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