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Delegato e Delegante - Vigilanza


Due componenti del consiglio di amministrazione di una società sono stati condannati in merito alla gestione dei rifiuti relativamente al deposito temporaneo di questi.

In particolare, la condanna si basava sull’omessa vigilanza sul delegato a gestire detto aspetto.


I due consiglieri contestavano tale condanna poiché era stata fatta una delega di funzioni che prevedeva espressamente la vigilanza sui rifiuti temporanei da parte del delegato, perciò la colpa doveva essere solo esclusivamente della persona delegata.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dei Consiglieri in quanto anche in caso di una delega adeguata, permane l’obbligo di vigilanza da parte del delegante (culpa di vigilando).

Perciò ai Consiglieri non viene contestato un controllo «momento per momento» delle attività del delegato, ma vengono incolpati per la mancanza di monitoraggio della «complessiva gestione del rischio».


Quindi una gestione inadeguata del deposito temporaneo dei rifiuti mantenuta per un tempo significativo comporta una corresponsabilità anche da parte dei due deleganti.

Quando viene emessa una delega di funzioni con responsabilità importanti (es. sulla gestione dei rifiuti) il delegante rimane responsabile della cosiddetta “culpa in vigilando” che richiede un controllo generale delle attività del delegato.

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