Un lavoratore viene assunto attraverso un’agenzia interinale per la mansione di “addetto all’assemblaggio” ma viene poi impiegato per l’utilizzo di un carrello elevatore. L’azienda inoltre non ha mai effettuato una formazione ed un addestramento al lavoratore per l’utilizzo di tale attrezzatura, come da art.73 del D.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regione del 22.02.2020.
Purtroppo, avviene un infortunio.
Dalla ricostruzione dei fatti l’addetto stava movimentando dei pesanti sacchi di sale, ormai da diverse ore con un carrello elevatore.
A causa della presenza di altri lavoratori sul percorso abituale il lavoratore cambiava tragitto, che risultava più accidentato aumentando la difficoltà di guida. Il lavoratore trovandosi in una situazione differente fa ribaltare il mezzo.
La causa del ribaltamento viene individuata in una improvvisa svolta a destra mentre viaggiava a velocità elevata.
Il carrellista, che non indossava la cintura di sicurezza, nel ribaltamento viene proiettato all’esterno e rimane schiacciato dal carrello stesso riportando un infortunio grave con l’amputazione della gamba sinistra.
La Corte di Cassazione ha dato la responsabilità per lesioni personali colpose gravissime al datore di lavoro, all’RSPP ed al Preposto.
Sono state escluse le attenuanti del “comportamento abnorme del lavoratore” in quanto questo era stato incaricato anche in altre occasioni, dal preposto, di guidare il carrello elevatore.Al concetto di “mansione”, a cui si legano tutte le attività di valutazione dei rischi e le misure di sicurezza adottate in cui rientra anche la sorveglianza sanitaria i DPI e per l’appunto la formazione, la giurisprudenza applica il “ principio di effettività”.
Infatti, ormai da tempo e con diverse sentenze, la Corte ritiene che i destinatari delle norme di sicurezza sono coloro che effettivamente svolgono le varie attività e non si basa solo ed esclusivamente sulle mansioni attribuite.
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